Rendita per coniugi/vedove

In caso di decesso di un beneficiario di rendita di vecchiaia diventano esigibili le seguenti prestazioni:

  • se la rendita di vecchiaia ha avuto inizio al 1° gennaio 2000, il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi pari al 60% della rendita di vecchiaia in corso.
  • se la rendita di vecchiaia ha avuto inizio prima del 1° gennaio 2000, viene a scadenza una rendita per vedove pari al 60% della rendita di vecchiaia in corso.

Se il matrimonio è stato contratto dopo il compimento dell'età di 65 anni, la rendita per coniugi o per vedove viene ridotta. In caso di matrimonio dopo i 69 anni di età, non sussiste alcun diritto alla rendita.

Per stabilire se in caso di decesso del beneficiario di rendite sussiste il diritto a una rendita per coniugi, per vedove o per conviventi, è decisivo il regolamento in vigore al momento del pensionamento anticipato o ordinario.

Capitale di decesso

Il capitale di decesso è esigibile in caso di decesso della persona assicurata sopraggiunto prima dell'inizio del versamento della rendita di vecchiaia oppure entro i tre anni successivi, sempre che non venga a scadenza una rendita per coniugi, per vedove o per conviventi.

Nel primo anno dopo l'inizio del versamento della rendita di vecchiaia il capitale di decesso corrisponde al triplo della rendita di vecchiaia annua. Il capitale di decesso diminuisce nella misura di una rendita di vecchiaia annua alla fine di ogni anno susseguente fino ad estinguersi completamente al termine del terzo anno dall'inizio del versamento della rendita di vecchiaia.

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